Oggi sempre più persone vengono inserite nel registro informatico dei protesti per aver saltato il pagamento di una rata del mutuo o del finanziamento per l’acquisto di un bene come l’automobile. Pertanto se queste persone volessero richiedere un nuovo prestito la domanda viene sicuramente respinta a causa della segnalazione come cattivo pagatore. Così come in caso di protesto viene revocata la carta di credito. Negli ultimi anni un eventuale cattivo pagatore non solo è segnalato nel registro informatico dei protesti, ma anche in banche dati come CTC, Experian, Crif e Banca d’Italia.
Cos’è il protesto?
Il protesto è un’atto con cui un Pubblico Ufficiale (notaio, ufficiale giudiziario, segretario comunale) autorizzato constata la mancata accettazione di una cambiale tratta o il mancato o il rifiuto del pagamento di una cambiale, di un vaglia cambiario o di un assegno. In caso di cambiale il protesto deve essere levato entro 2 giorni rispetto alla data di pagamento. In caso di assegno il protesto viene levato entro il termine di presentazione dell’incasso che è di 8 giorni se l’assegno è emesso nello stesso comune, 15 giorni in caso di emissione fuori dal comune, 20 giorni per l’assegno estero/europeo e 60 giorni per l’assegno extracomunitario.
Il Pubblico Ufficiale quando constata il mancato pagamento entro il giorno successivo alla fine del mese ha l’onere di comunicare il nominativo alla Camera di Commercio competente per territorio l’elenco dei protesti verbalizzati che entro 10 giorni devono essere pubblicati nel registro dei protesti cosi da rendere la notizia accessibile e consultabile al pubblico al fine di tutelare chiunque abbia rapporti economici con il protestato; tale registro viene aggiornato mensilmente come predisposto dalla legge n. 235/2000, entrata in vigore il 27 dicembre 2000.
Il registro dei protesti contiene tutte le informazioni relative al protesto contestato, compresi i dati anagrafici del protestato.
Come si può cancellare il protesto?
Ciascun protesto è conservato nel registro informatico per 5 anni dalla data di registrazione. Ciò significa che un eventuale mancato pagamento avvenuto nel 2021 sarà presente nel registro informatico dei protesti fino al 2026.
La cancellazione prima di questo termine, dopo il pagamento del debito, è consentita in 3 casi:
1. Dopo il pagamento entro 12 mesi dalla notifica del protesto (con maggiorazione del 4/1000 dell’importo segnato su cambiale o assegno e rimborso spese). La cancellazione avviene pressoché in automatico;
2. Con l’emissione del decreto di riabilitazione da parte del Tribunale su istanza presentabile mediante patrocinio di un avvocato che è necessaria se l’assegno o la cambiale sono stati pagati oltre i 12 mesi dalla notifica del protesto. A tal fine è necessario presentare istanza di cancellazione affinché il Tribunale certifichi il possesso dei seguenti requisiti: aver effettivamente pagato l’assegno o la cambiale e il non aver altri protesti a carico. Tale decreto di riabilitazione deve poi essere presentato alla Camera di Commercio unitamente alla ricevuta di pagamento, che provvederà a cancellare il protesto dal registro;
3. In caso di errori riscontrati nella notifica del protesto.
Dopo 5 anni il protesto viene automaticamente cancellato per legge senza fare alcuna domanda; naturalmente non si estingue il debito.
Dott.ssa Chiara Faccin