LA SOCIETA’ VEICOLO E’ VERAMENTE TITOLARE DEL CREDITO PER CUI AGISCE?

La società veicolo è veramente titolare del credito per cui agisce? Cosa succede se non riesce a darne dimostrazione in giudizio?

Al fine di rispondere a tale quesito chiariamo innanzitutto cosa sia una società veicolo e in che modo agisce per il recupero di un credito nei confronti del debitore.

La cartolarizzazione del credito

Capita sempre più frequentamente che il debitore riceva atti giudiziari di recupero del credito (decreti ingiuntivi, precetti, atti di pignoramento) da parte di una società diversa dall’istituto bancario che aveva inizialmente erogato il finanziamento.

Il caso tipico è il seguente: l’azienda A nel 2010 stipula un contratto di mutuo chirografario con la Banca Beta e dopo poco tempo sospende i pagamenti; nel 2020 riceve un sollecito di pagamento per lo stesso debito da parte della società S.P.V S.r.l.

Tale fenomeno è lecito e solitamente presuppone l’avvenuta cartolarizzazione del credito (securisation), che è una forma di cessione del credito regolata normativamente dalla L. n. 130/1999 e dal Reg. UE n. 2017/2402.

Si tratta di un’operazione con cui un’impresa (banca, intermediario finanziario o altra impresa) smobilizza i propri crediti tramite la stipulazione di un contratto di cessione in blocco a titolo oneroso (solitamente pro soluto) a favore di un soggetto denominato società per la cartolarizzazione – o speciale purpose vehicle (S.P.V.) – il quale provvede direttamente o tramite terza società ad emettere titoli incorporanti i crediti ceduti e a collocarli sul mercato dei capitali per ricavare la liquidità necessaria a pagare il corrispettivo della cessione e le spese dell’operazione (cfr. P. Bontempi, Diritto Bancario e Finanziario, Giuffrè 2019).

Per la riscossione del creriti ceduti la società cessionaria può incaricare terzi soggetti che si occupano del recupero stragiudiziale o giudiziale del credito (il c.d. servicing).

La Banca Beta dell’esempio, quindi, ha ceduto il credito nei confronti dell’azienda A alla società S.P.V. S.r.l., che attiva il recuero giudiziale.

La pubblicità della cartolarizzazione

L’art. 4 della L. n. 130/1999 prescrive specifici adempimenti pubblicitari per la cessione del credito in blocco nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione, richiamando l’art. 58 TUB commi 2, 3 e 4.

L’avvenuta cessione deve essere infatti iscritta nel registro delle imprese e pubblicata in Gazzetta Ufficiale; una volta eseguiti tali adempimenti nei confronti del debitore ceduto si prodocono gli effetti di cui all’art. 1264 c.c.

L’azienda A, quindi, non riceverà alcuna notifica diretta al proprio domicilio dell’avvenuta cessione del credito, in quanto tale cessione viene resa nota tramite la pubblicazione sopra vista.

La legittimazione attiva del cessionario: titolarità del credito

Chiariti tali aspetti definitori si giunge al punto: quando la società cessionaria del credito – la S.P.V. – che agisce in giudizio contro il debitore può dirsi effettivamente titolare del credito che provvede a recuperare in giudizio?  E’ sufficiente che faccia menzione e produca l’estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale?

Abbiamo visto che la legge prevede che l’iscrizione al registro delle imprese e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’estratto della cessione valgono come notifica al debitore ceduto.

Tale meccanismo, quindi, parrebbe creare in capo al debitore (e ai terzi) una presunzione di conoscenza legale della cessione che potrebbe dimostrare anche in giudizio la titolarità del credito in capo alla società attrice.

Tuttavia capita spesso che gli estratti pubblicati in Gazzetta Ufficiale riportino solo le macro categorie identificative dei crediti ceduti (…i crediti riguardanti: i finanziamenti contro cessione del quinto … i prestiti personali … i prestiti finalizzati … i prestiti per l’acquisto di autovetture…) senza la specifica elencazione dei rapporti.

Pare ragionevole ritenere, quindi, che dal tenore letterale di tali estratti sia impossibile individuare con precisione se un determinato specifico credito rientri o meno tra quelli ceduti in blocco.

Ne consegue il sorgere del ragionevole dubbio che la società veicolo che agisce in giudizio per il recupero di un credito che afferma aver ricevuto in cessione non sia effettivamente titolare dello stesso.

Dubbio che in sede giudiziale si traduce in un’eccezione – questione preliminare di merito – sollevabile dal debitore sulla carenza di titolarità del rapporto dal lato attivo: eccezione che attiva l’onere della prova positiva della titolarità del credito in capo alla società attrice.

Onere della prova in capo alla società veicolo

E’ evidente che la mera produzione di copia dell’estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, laddove indichi solo genericamente i crediti ceduti nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione, non sia sufficiente ad assolvere tale onere: la società veicolo, per dimostrare la propria titolarità, sarà allora chiamata a produrre in giudizio anche il contratto di cessione del credito da cui si evinca con precisione di aver ricevuto lo specifico credito per cui essa agisce.

Sul punto è di tenore concorde la Suprema Corte di Cassazione : si vedano Cass. Civ. Sez. I, sent. n. 4116/2016 e Cass. Civ. Sez. I, sent. n. 10518/2016 secondo le quali la società cessionaria di crediti in blocco a fronte della contestazione di controparte sulla titolarità del credito “ha l’onere di produrre… di documenti idonei a dimostrare l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco…dovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione, a meno che la controparte non l’abbie esplicitamente o implicitamente riconosciuta”; è del medesimo tenore anche la più avveduta giurisprudenza di merito (Trib. Padova, decr. 03.06.2016; Trib. Napoli, sent. 24.05.2019, n. 5337).

Se la società veicolo, quindi, non produce in giudizio entro i termini decadenziali di legge copia del contratto di cessione, a fronte di un’eccezione del debitore, rischia di vedersi rigettata nel merito la propria pretesa con conseguente insuccesso dell’attività recuperatoria del credito.

Avv. Marco Napolitano