COMPETENZA PER TERRITORIO DEI PRINCIPALI REATI SOCIETARI

A differenza della competenza per materia, che è devoluta espressamente al Tribunale in composizione collegiale, la legge non prevede alcuna specifica disposizione per la determinazione del giudice in relazione alla competenza per territorio.

Si applicheranno, pertanto, i criteri contenuti nell’art. 8 del codice di procedura penale. In primo luogo si prevarrà il luogo in cui è stato consumato il reato (prossimità del giudice alle fonti di prova) e se tentato del luogo in cui è stato compiuto l’ultimo atto diretto a commettere il delitto. In via sussidiaria si applicheranno i criteri di cui al seguente art. 9 c.p.p., per cui sarà competente in via gradatamente residuale il giudice dell’ultimo luogo in cui è avvenuta parte dell’azione o dell’omissione, quello delle residenza, dimora o domicilio dell’imputato e in estremo subordine quello del luogo in cui ha sede l’ufficio del P.M. che per primo ha iscritto la notizia di reato nell’apposito registro. Stessi criteri che si applicano se il reato sia stato commesso in parte all’estero; se commesso interamente all’estero la competenza viene determinata in base al luogo di residenza, domicilio o dimora dell’imputato o del luogo in cui ha sede l’ufficio del P.M. che per primo ha iscritto la notizia di reato (art. 10, commi 1 e 2 c.p.p.)

Nei reati societari, data la loro conformazione, trova ampio spazio l’applicazione dei criteri di competenza per territorio da ultimo considerati o perché spesso è difficile individuare il luogo in cui è stato commesso l’evento (quando, ad esempio, i danneggiati siano i creditori) o perché spesso la sede principale di molte medio-grandi società è all’estero.

Venendo all’esame dei principali reati societari:

  • Falso in bilancio contravvenzionale (2621 c.c.), la competenza per territorio è del giudice del luogo in cui le relazioni e le altre comunicazioni sociali previste dalla legge sono portate a conoscenza dei destinatari, soci o pubblico che sia; nel falso in bilancio delittuoso (2622 c.c.), in quanto reato di danno che si consuma soltanto al verificarsi del nocumento patrimoniale in capo a società, soci e creditori, data la difficoltà ad applicare i criteri di cui all’art. 8 c.p.p., trova ampia applicazione la regola dell'”ultimo luogo in cui è avvenuta parte dell’azione o dell’omissione”, che corrisponde a quello in cui è stato approvato o pubblicato il bilancio societario.
  • Impedito controllo (2625 comma 2 c.c. e art. 29, comma 2 d.lgs. 39/10), la competenza per territorio è del giudice del luogo in cui si è verificato il danno in capo ai soci; qualora sia difficile individuarlo si applicheranno le regole suppletive dell’art. 9 del codice di rito.
  • Ostacolo alla vigilanza “esterna” (art. 2638 c.c.), competente è il giudice del luogo in cui le comunicazioni previste dalla legge contenti false informazioni vengono messe a conoscenza dell’autorità destinataria; nell’ipotesi di cui al comma 2 quello del luogo in cui è posta in essere l’attività di ostacolo alle pubbliche autorità di vigilanza.
  • Infedeltà patrimoniale (2634 c.c.) e corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), giudice competente è quello del luogo in cui la società o i terzi subiscano i danno patrimoniale.

Quanto al reato di aggiotaggio occorre un’analisi più approfondita, dato che è un tema ancora molto dibattuto. Questo reato infatti configura un illecito di pericolo concreto per la cui consumazione, pertanto, non rileva né l’effettiva alterazione del prezzo degli strumenti finanziari né la procurata instabilità del sistema bancario: il giudice territorialmente competente è da determinarsi in relazione al luogo di messa in pericolo del bene protetto dalla norma.

A tal fine però occorre distinguere tra le ipotesi di aggiotaggio informativo e manipolativo.

 

Avv. Marco Napolitano