COS’E’ L’AVVISO DI CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI O AVVISO 415BIS?

L’avviso di conclusione delle indagini preliminari o avviso 415bis c.p.p. è l’atto con cui il Pubblico Ministero – la c.d. Pubblica Accusa – dichiara di aver raccolto elementi di prova sufficienti a chiedere il rinvio a giudizio dell’indagato.

E’ l’atto immediatamente antecedente all’esercizio dell’azione penale a seguito del quale l’indagato ha la possibilità di difendersi prima di diventare formalmente un imputato.

L’avviso di conclusione delle indagini preliminari o avviso 415bis deve essere notificato per legge all’indagato e al suo difensore.

Quando il Pubblico Ministero emette l’avviso di conclusione delle indagini preliminari vuol dire che è convito della colpevolezza dell’indagato.

In alcuni casi, se l’indagato non ha mai ricevuto in precedenza l’informazione di garanzia o altro atto equipollente, l’avviso 415bis costiuisce la prima volta in cui una persona viene informata dell’esistenza di un procedimento penale a proprio carico.

Tipo di reato e accesso agli atti di indagine

Dalla lettura dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari o avviso 415bis si apprendono, infatti, informazioni molto importanti in relazione al procedimento penale pendente: la sommaria descrizione del reato per cui il Pubblico Ministero ha indagato, le norme di legge del codice penale che si ritengono violate, la data e il luogo del fatto e l’avvertimento che la documentazione relativa alle indagini svolte è depositata presso la segreteria del Pubblico Ministero e che l’indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione e estrarne copia.

A seguito della notifica di tale atto, quindi, è possibile per la prima volta avere accesso a tutti gli atti di indagine sino ad allora svolti: da un punto di vista difensivo, pertanto, si ha la piena conoscenza di tutti gli elementi raccolti a carico dell’indagato.

Per tale ragione è di fondamentale importanza valutare con il proprio difensore – di fiducia o d’ufficio – il contenuto degli atti delle indagini preliminari al fine di individuare la migliore strategia difensiva a favore dell’indagato.

Attività difensiva

Come può attuarsi la strategia difensiva?

Entro 20 giorni dalla notifica dell’avviso, infatti, l’indagato – col supporto del proprio difensore – può svolgere le seguenti attività (art. 415bis comma 3, primo periodo c.p.p.):

  • presentazione di memorie difensive
  • produzione di documenti
  • deposito della documentazione relativa alle indagini difensive svolte sino a quel momento
  • chiedere al Pubblico Ministero il compimento di ulteriori atti di indagine
  • presentarsi per il rilascio di dichiarazioni
  • chiedere di essere sottoposto a interrogatorio

Interrogatorio

Quest’ultima richiesta svolge un ruolo fondamentale per il prosieguo del procedimento penale: se l’indagato chiede di essere interrogato il Pubblico Ministero deve necessariamente procedervi, pena la nullità della successiva richiesta di rinvio a giudizio e del decreto di citazione diretta.

Avv. Marco Napolitano