Le limitazioni e incapacità personali connesse al fallimento sono state notevolmente attenuate nel corso del tempo, con lo scopo di evitare eccessivamente i diritti costituzionalmente garantiti alla persona del fallito.
E’ stata abolita, ad esempio, la perdita dell’elettorato attivo e passivo (che prima poteva essere riacquisito solo a seguito della “riabilitazione” prevista dall’abrogato art. 142 L.Fall.)
La legge vigente prevede, attualmente, cinque categorie di effetti personali:
1) Incapacità del fallito
Il fallito personalmente, sino alla chiusura del fallimento, non può svolgere le seguenti attività:
- tutore (art. 350 c.c.)
- curatore dell’emancipato e dell’inabilitato (artt. 393 e 424 c.c.)
- amministratore e sindaco di società per azioni (artt. 2382, 2399 c.c.)
- arbitro (art. 812 c.p.c.)
- avvocato
- commercialista e ragioniere
- notaio
- ingegnere
- farmacista
Il fallito perde inoltre la legittimazione processuale attiva e passiva.
2) Consegna della corrispondenza
L’art. 48, comma 1 L.Fall. prevede che il fallito persona fisica abbia l’obbligo di consegnare al curatore la corrispondenza relativa ai rapporti economici compresi nel fallimento, mentre non deve essere consegnata quella a carattere strettamente personale. La corrispondeza riferita alla persona giuridica, invece, deve essere consegnata al curatore fallimentare nella sua interezza (art. 48, comma 2 L.Fall.).
L’obbligo riguarda qualsiasi tipo di corrispondenza, quindi non solo lettere, telegrami e cartoline postali, ma qualsiasi altro mezzo cartaceo compresa la posta elettronica.
3) Comunicazione della residenza e del domicilio
L’art. 49, comma 1 L. Fall. prevede che la persona fisica del fallito (ma anche gli amministratori, i legali rappresentanti o liquidatori della società o dell’ente soggetto al fallimento) debba comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio.
Quanto a eventuali responsabilità penali derivanti dalla violazione di tali obblighi l’art. 220 L. Fall. prevede che sia punito con la reclusione da sei a diciotto mesi il fatto del fallito che, al di fuori dei casi previsti dall’art. 216 non osserva gli obblighi imposti dagli artt. 16, n. 3 e 49 della legge fallimentare. Qualora la condotta sia colposa la reclusione è sino ad un anno.
Soggetti attivi del reato, quindi, possono essere il fallito persona fisica e il socio illimitatamente responsabile dichiarato fallito, gli amministratori, i liquidatori di società o di enti soggetti alla procedura di fallimento (non i direttori generali e gli institori).
Elemento costitututivo del reato è la violazione dell’obbligo di comunicare ogni cambiamento della propria residenza e del proprio domicilio (la norma prima prevedeva, addirittura, il divieto del fallito di allontanarsi dalla propria residenza senza il permesso del giudice delegato).
La condotta rilevante è di natura omissiva in quanto si concreta nella violazione dell’obbligo di informazione; è un reato permanente che si protrae sino all’adempimento. E’ un reato di pericolo, in quanto attiene al bene giuridico della sicura reperibilità del fallito.
L’informazione agli organi della curatela del cambiamento della residenza e del domicilio può essere effettuata con qualunque mezzo, purché idoneo e efficace.
Dal punto di vista dell’elemento soggettivo il reato presuppone la conoscenza da parte del fallito dell’inizio della procedura concorsuale, conoscenza che può essere ravvisata anche nella consapevole situazione di irreversibile decozione. Il delitto punisce anche la condotta colposa, come nel caso di ritardata comunicazione.
Il reato è integrato anche in caso di violazione dell’obbligo di presentarsi personalmente agli organi concorsuali di cui all’art. 47, comma 2 L.Fall. si cui si dirà in seguito.
4) Alimenti e casa di abitazione del fallito
Se al fallito vengono a mancare i mezzi di sussistenza il giudice delegato può, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, concedergli un “sussidio” a titolo di alimenti per lui e la sua famiglia.
Il fallito, inoltre, ha diritto di contiunare ad abitare nella casa di sua proprietà fino alla liquidazione delle attività.
5) Obbligo di fornire e presentare informazioni
Se sia necessario acquisire informazioni o chiarimenti utili ai fini della gestione della procedura i relativi organi (giudice delegato, curatore, comitato dei creditori) possono convocare il fallito (oltre agli amministratori, i liquidatori di società o di enti soggetti alla procedura di fallimento).
In caso di legittimo imedimento o di altro giustificato motivo il giudice può autorizzare l’imprenditore o il legale rappresentante a comparire per mezzo di un mandatario.
Rispetto alla previgente normativa, che prevedeva che tale obbligo sussistesse in capo al falllito “ogni volta chiamato”, si è fornita più circoscritta e ragionevole causale “se ricorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura”.
Tale obbligo è stato di molto attenuato anche grazie all’abolizione del potere di accompagnamento coattivo del fallito da parte del giudice.
Avv. Marco Napolitano